La fisioterapia è una branca della medicina che si occupa della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei pazienti affetti da patologie o disfunzioni congenite o acquisite in ambito neuromuscoloscheletrico e viscerale attraverso molteplici interventi terapeutici, quali: terapia fisica, terapia manuale/manipolativa, massoterapia, terapia posturale, kinesiterapia, terapia occupazionale e altre.
In Italia, a norma di legge, le scienze fisioterapiche possono essere praticate da: fisioterapisti con laurea (Dottori in Fisioterapia) o fisioterapisti con laurea quinquennale (Dottori Magistrali in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, qualora abbiano precedentemente conseguito la Laurea in Fisioterapia o titolo equipollente).
Queste figure sono abilitate a svolgere in via autonoma, o in collaborazione con altro personale sanitario, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita, e il loro intervento può avvenire insieme con altri professionisti sanitari, come il logopedista, l’infermiere, il terapista occupazionale, medico di medicina generale, l’ortopedico, il neurologo, il cardiologo, lo pneumologo, il neuropsichiatra, il medicina fisica e riabilitazione, l’educatore professionale ecc.
(wikipedia).
Le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese da soggetti diversi dai medici possono essere ammesse in detrazione qualora siano collegate alla cura di una patologia e rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Tra queste rientrano anche le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel Dm 29 marzo 2001, che sono pertanto ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini dello sconto d’imposta, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa (circolare 19/E del 2012).
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